Camera Mantovana
di Mediazione e Conciliazione


Tabella dei costi della Mediazione



MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, DEMANDATA O FACOLTATIVA


La Camera Mantovana ha stabilito di applicare alle mediazioni (obbligatorie, demandate o facoltative) gli importi minimi tabellari previsti dal DM 150/2023, riducendo i relativi importi del 20%.

Si fa presente che ai procedimenti di mediazioni depositati prima del 15/11/2023, si applicano le previgenti tabelle dell'Organismo.

1.    Le spese di avvio e le indennità per il primo incontro

Il DM 150/2023 ha modificato gli importi delle spese di avvio della procedura ed ha introdotto per lo svolgimento del primo incontro il pagamento delle relative indennità.
I nuovi importi, riepilogati nella tabella che segue (tabella redatta in totale conformità dell’art. 28, nn. 4 e 5 del richiamato DM) dovranno essere corrisposti al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione unitamente alle spese di avvio ed a quelle postali per le convocazioni.
Si precisa che laddove il primo incontro avesse esito negativo, null’altro sarà dovuto all'Organismo dalle parti.























2.    Le ulteriori indennità: esito positivo del primo incontro e/o superamento dello stesso  

Le somme indicate nella tabella che segue sono valide per le mediazioni obbligatorie, demandate e facoltative.
In caso di accordo al primo incontro, sono dovute le indennità previste nella colonna "Accordo al primo incontro"; se non si raggiunge tale accordo ma il procedimento viene rinviato ad incontri successivi, sono dovute all'Organismo le indennità previste nella colonna "Rinvio oltre il primo incontro" e, solamente in caso di esito positivo della mediazione, anche le indennità previste nella colonna "Accordo negli incontri successsivi".                   




           








TORNA ALLA HOME PAGE

VAI AL REGOLAMENTO
© Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione srl  -  2024


Come pagare

Bonifico nel c/c intestato alla Camera all'IBAN: IT64A 03069 11510 10000 0062 681

ATTENZIONE: nella causale del pagamento inserire il numero della mediazione. Nel caso di versamento del contributo d'avvio, non conoscendosi ancora il numero che verrà assegnato al procedimento, si dovrà indicare il nome e cognome (o la ragione sociale) della parte istante.

Detrazioni ed incentivi fiscali

Per la mediazione sono previsti importanti vantaggi fiscali; tutti gli atti della procedura sono infatti esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto che dovesse stipularsi in conseguenza dell'accordo stesso è esente da imposta di registro fino al valore di € 100.000,00. Oltre tale valore, l'imposta si calcola solo sulla parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, alle parti è anche riconosciuto un credito d'imposta per le somme pagate all'organismo fino alla concorrenza di € 600,00.
In caso di mediazione obbligatoria o delegata è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella mediazione, secondo quanto previsto dai parametri forensi e fino a € 600,00.
Qualora la mediazione invece non avesse successo, il credito d'imposta è ridotto alla metà.
Se il giudizio si estingue a seguito dell’accordo di conciliazione, viene riconosciuta alla parte un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato e fino alla concorrenza di € 518,00.

Se la mediazione è obbligatoria o delegata, per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in Tribunale, la stessa è gratuita.

------------------------------------------

Gli importi da versare sono soggetti a ritenuta d'acconto del 4% nel caso in cui una parte sia un Condominio.
Si rammenta da ultimo che, ai sensi dell'art. 34, c.3, del DM 150/2023, "le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo".